Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite statutory grounds for sentencing agreement appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Petricciuolo's appeal against a sentencing agreement inadmissible. The appellant argued for a retrial based on omitted exclusion grounds for criminal liability, but the court found these arguments generic and outside the scope of permissible appeals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing agreements are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general defects in reasoning or omitted liability exclusions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRICCIUOLO VINCENZO nato a NAPOLI il 05/12/1999 avverso la sentenza del 15/09/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDafirEgg7515ggit~it; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di NAPOLI NORD, con la sentenza in epigrafe, applicava a PETRICCIUOLO VINCENZO la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990. Ricorre PETRICCIUOLO VINCENZO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità sotto il profilo della mancata rilevazione di possibili cause di esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:
Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore ALDO C TO Il Presiden»