Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19475/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19475/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCIA WALTER nato a PONTECORVO il 18/06/1980 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO t La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 21/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 12/12/2018, nei confronti di ROCCIA WALTER in relazione al reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato oggetto di condanna; - con il secondo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo della mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 471 del 1997; - con il terzo motivo deduce la mancata rilevazione della prescrizione; - con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 19475/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 10, d.lgs. n. 74 del 2000 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato oggetto di condanna; - con il secondo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo della mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 471 del 1997; - con il terzo motivo deduce la mancata rilevazione della prescrizione; - con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Parole chiave

Generato dall'IA
omissione della contabilità fatture fittizie carenza di sostanza economica difetto di motivazione documenti mancanti prova di pagamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROCCIA WALTER nato a PONTECORVO il 18/06/1980 avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO t La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 21/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, in data 12/12/2018, nei confronti di ROCCIA WALTER in relazione al reato di cui all'art. 10, d.lgs. n. 74 del 2000 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato oggetto di condanna; - con il secondo motivo deduce la violazione di legge sotto il profilo della mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 9, d.lgs. n. 471 del 1997; - con il terzo motivo deduce la mancata rilevazione della prescrizione; - con il quarto motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, al diniego delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - le argomentazioni difensive prescindono completamente da iu confronto ragionato con le motivazioni della ribadita affermazione della condanna dell'imputato in relazione:

a) alla irrilevanza della sua "bassa scolarizzazione";

b) alla provata esistenza di (parte della) documentazione contabile della società da lui rappresentata (fatture attive emesse dai fornitori non rinvenute presso la società);

c) all'esistenza di prova documentale di pagamenti per "fatture" realmente emesse e tuttavia mai rinvenute;

d) alla irrilevanza penalistica della possibilità di ricostruire il reddito aliunde;

e) alla esclusione della prescrizione posto che il fatto è contestato come accertato il 18/04/2012, con conseguente maturazione del termine necessario a prescrivere alla data del 18/04/2022 (art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000) e che l'imputato non aveva addotto alcun argomento a sostegno della cessazione della permanenza in data anteriore all'accertamento; - né il ricorrente (condannato a pena, peraltro sospesa, prossima al minimo edittale all'epoca vigente) si confronta con gli argomenti positivamente indicati dalla Corte territoriale a sostegno della conferma del trattamento sanzionatorio; - tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; - nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore ALDO AC TO DEPOSITATA