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Ordinanza — n. 19474/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19474/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19474/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMADOU SECK - C.U.I. 03UV45V nato il 10/12/1992 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 30/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 22/04/2021, nei confronti di MAMADOU SECK - C.U.I. 03UV45V in relazione al reato di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 19474/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 03UV45V nato il 10/12/1992 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 30/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 22/04/2021, nei confronti di MAMADOU SECK - C.U.I. 03UV45V in relazione al reato di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze sostanze soggette a restrizione sanzione penale pena pecuniaria sospesa azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMADOU SECK - C.U.I. 03UV45V nato il 10/12/1992 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di ROMA, con sentenza in data 30/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di ROMA, in data 22/04/2021, nei confronti di MAMADOU SECK - C.U.I. 03UV45V in relazione al reato di cui all art. 73 DPR n. 309 del 1990, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Quasi che la Corte di appello non avesse fornito puntuale risposta alle analoghe questioni poste con l'odierno ricorso, l'imputato torna a lamentare la condanna per la detenzione di sostanze non costituenti sostanze stupefacenti, circostanza, come detto, puntualmente esclusa dalla sentenza impugnata con argomenti nemmeno sfiorati. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il C