Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite supporting elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Cattaneo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability regarding a missing annual declaration but failed to provide specific grounds or supporting elements for his criticism. The court ruled that the appeal was merely exploratory and generic, violating the requirement under Article 581 of the Code of Criminal Procedure to clearly identify the basis of the grievance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 610, comma 1 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds and fails to indicate the elements supporting the criticism, rendering it merely exploratory and generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATTANEO VINCENZO nato a CALUSCO D'ADDA il 24/02/1961 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 17/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI, in data 29/03/2019, nei confronti di CATTANEO VINCENZO in relazione al reato di cui alli art. 5 DLGS n. 74 del 2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - nel porre in dubbio l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, la sussistenza dell'obbligo, la riferibilità dello stesso all'odierno imputato, il ricorso ha un contenuto meramente esplorativo, perplesso e generico che si avvale, oltretutto, di inammissibili deduzioni fattuali che reiterano quelle proposte con l'appello senza alcun reale confronto con le ragioni della decisione impugnata; - tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; - nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi (illustrati a pag. 3 della sentenza) che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (elementi dei quali, peraltro, non è stato nemmeno dedotto il travisamento). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore AL