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Ordinanza — n. 19471/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior irrevocable waiver of the right to appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19471/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Roberto Barbarossa's appeal inadmissible because he had previously waived his right to appeal in a formal, irrevocable declaration. The appellant argued for a review of the denial of general mitigating circumstances, but the Court noted his waiver was legally binding and properly executed. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 589 c.p.p.; Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d): A formal waiver of appeal is irrevocable and, once declared, renders the subsequent appeal inadmissible without substantive examination.

Parole chiave

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waiver of appeal irrevocable declaration inadmissible appeal procedural waiver court costs criminal procedure formal act abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 1, c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per le ragioni già indicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p..
Art. 589 c.p.p.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art.
Art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d)
e art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 589 c.p
È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p,, al fine di garantire la provenienza dai soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti.
art. 591 c.p
e art. 591 c.p.p., comma 1, lett.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci
La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass.
Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi
1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass.
Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti
18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass.
Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero
14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAROSSA ROBERTO nato a RIMINI il 17/08/1970 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di BOLOGNA, con sentenza in data 14/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BOLOGNA, in data 26/10/2020, nei confronti di BARBAROSSA ROBERTO in relazione al reato di cui all' art. 73, comma 5, DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già indicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, c.p.p..

Con nota del 10/12/2012, il ricorrente, per il tramite del difensore costituito procuratore speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p,, al fine di garantire la provenienza dai soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti.

Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta personalmente da parte dei ricorrenti con specifica indicazione del procedimento che li riguarda ed è stata ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte nei termini in epigrafe indicati. Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett.

d) precludendo così, di fatto, la valutazione del ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consiglier