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Ordinanza — n. 19468/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence as inadmissible due to procedural rules on plea agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19468/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fall Modou inadmissible because it challenged a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Modou argued for a reduction of his sentence regarding drug trafficking, but the lower court had already confirmed a settlement agreement between the parties. The Supreme Court ruled that appeals against such settlement-based judgments must be handled de plano and are strictly inadmissible under specific procedural provisions.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible and must be declared de plano.

Parole chiave

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settlement agreement inadmissible appeal de plano procedure drug trafficking Cassazione Roma ritiro della querela penale declinatoria di competenza attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE di TORINO, del 25/09/2020, riducendo la pena inflitta a FALL MODOU in relazione al reato di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod, proc.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
DPR n. 309 del 1990, art. 73, co. 5
pen., confermava la sentenza del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE di TORINO, del 25/09/2020, riducendo la pena inflitta a FALL MODOU in relazione al reato di cui all'art. 73, co.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE di TORINO, del 25/09/2020, riducendo la pena inflitta a FALL MODOU in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 c.p
Ricorre FALL MODOU, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla propria responsabilità (violazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MODOU nato il 16/06/2000 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdeggiamises~— udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE di TORINO, del 25/09/2020, riducendo la pena inflitta a FALL MODOU in relazione al reato di cui all'art. 73, co. 5, DPR n. 309 del 1990. Ricorre FALL MODOU, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla propria responsabilità (violazione dell'art. 129 c.p.p. e omessa motivazione sulla esclusione di cause di proscioglimento di immediata rilevabilità);

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod, proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 dei 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/2022 Il Consigliere Estensore ALDO ACET DEPOSITATA IN CANCEL