Italian court dismisses appeal against settlement sentence as inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Vessio Cosimo inadmissible because it targeted a judgment rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for legal violations regarding sentencing responsibility, but the court noted that such appeals against settlement-based judgments must be handled de plano. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible and must be declared de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VESSIO COSIMO nato a BARI il 10/09/1987 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEiciatiGul11~; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di LECCE, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di LECCE, del 10/07/2020, riducendo la pena inflitta a VESSIO COSIMO in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 73 DPR n. 309 del 1990. Ricorre VESSIO COSIMO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità e al trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso zIA:~;gm~t•à sono inammissibili. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 04/02/