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Ordinanza — n. 19418/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19418/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19418/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Manolescu Marinela Isaura ricorre avverso la sentenza del 20/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bologna pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura in esame non è compresa nell'elencazione tassativa ora riportata, così rimanendo al di fuori del perimetro delineato dal legislatore con riguardo alla possibilità di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444. cod.proc.pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19418/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Bologna pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura in esame non è compresa nell'elencazione tassativa ora riportata, così rimanendo al di fuori del perimetro delineato dal legislatore con riguardo alla possibilità di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444. cod.proc.pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative obbligo di articolare le censure eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANOLESCU MARINELA ISAURA nato il 04/08/1993 avverso la sentenza del 20/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNArdato avviso drre7D-M udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Manolescu Marinela Isaura ricorre avverso la sentenza del 20/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bologna pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura in esame non è compresa nell'elencazione tassativa ora riportata, così rimanendo al di fuori del perimetro delineato dal legislatore con riguardo alla possibilità di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444. cod.proc.pen.

3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/01/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giov na Verga DEPOSITATO IN CA 1 7 M