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Ordinanza — n. 19417/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as generic mitigating circumstances argument falls outside statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's challenge regarding generic mitigating circumstances did not fit the exhaustive list of permissible grounds for review. The appellant argued a defect in motivation concerning these circumstances, while the state contended that only specific statutory issues like legal qualification or penalty illegality allow such appeals. The court ruled that since the cited ground was not included in the mandatory enumeration of Article 448, the appeal was rejected and costs were assigned to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a summary judgment is inadmissible if the grounds cited do not fall within the exhaustive list of permissible reasons, such as defects in the expression of the accused's will or errors in legal qualification.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility summary judgment review generic mitigating circumstances exhaustive statutory list legal qualification error motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art.
Art. 444, cod. proc. pen.
del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO MICHELANGELO nato a POMPEI il 30/07/1998 avverso la sentenza del 20/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA(dato avviso alle parti) . udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Iorio Michelangelo ricorre avverso la sentenza del 20/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla riconoscibilità di circostanze attenuanti generiche.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità con ricorso per cassazione delle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura in esame non è compresa nell'elencazione tassativa ora riportata, così rimanendo al di fuori del perimetro delineato dal legislatore con riguardo alla possibilità di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444. cod.proc.pen.

3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/01/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANC ERIA C