Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19416/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against plea bargain sentencing judgments are inadmissible for alleging lack of dismissal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19416/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by three defendants inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to verify statutory grounds for acquittal and improperly applied generic mitigating circumstances. The court ruled that such arguments fall outside the specific scope of appealable violations defined by the relevant procedural code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentencing judgments are inadmissible when alleging a failure to verify statutory grounds for acquittal, as the legislature has strictly limited the scope of review to specific statutory violations.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing inadmissible appeal grounds for acquittal mitigating circumstances procedural code limitations motivi di cassazione pena convenzionale attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 444, cod. proc. pen.
Radosavljevic Toni, Radosavljevic Kevin e Radosavljevic Goran ricorrono avverso la sentenza del 07/05/2021 del Tribunale di Bologna pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc
103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RADOSAVLJEVIC TONI nato il 26/03/1990 RADOSAVLJEVIC KEVIN nato a NAPOLI il 05/04/2001 RADOSAVLJEVIC GORAN nato il 30/12/1986 avverso la sentenza del 07/05/2021 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA[dato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Radosavljevic Toni, Radosavljevic Kevin e Radosavljevic Goran ricorrono avverso la sentenza del 07/05/2021 del Tribunale di Bologna pronunciata ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. 1.1. Con un unico motivo deducono il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di cause evidenti di proscioglimento e all'estensione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ciò premesso, tutti i ricorsi sono inammissibili alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). Da tale insegnamento deriva l'inammissibilità in quanto propone censure che rimangono al di fuori del perimetro che il legislatore ha delineato con l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. con riguardo alla possibilità di impugnare con ricorso per cassazione la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444. cod.proc.pen.

3. Quanto esposto conduce alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/01/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga DEPOSITATO IN CAN1ItERIA