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Ordinanza — n. 19414/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific indication of will vices in plea bargain appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specify the acts or circumstances causing a defect in his will. The appellant argued the trial judge did not verify the absence of will vices, but the court noted that under the new procedural rule, such appeals must explicitly detail these defects. Since the appellant was present at the hearing and offered no specific evidence of coercion or misunderstanding, the appeal lacked the required specificity and was rejected.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: In appeals regarding plea bargains concerning defects of will, the appellant must specifically indicate the acts or circumstances determining the vicio; without such specificity, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal defect of will specific indication requirement inadmissibility declaration procedural penalty cassation appeal voluntary agreement ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché «in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTTANI GIORGIO nato a PIACENZA il 27/09/1961 avverso la sentenza del 30/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PIACENZAdato avviso alle artri . udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Sottani Giorgio, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 23/06/2021 pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Piacenza ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen.

2. Con un unico motivo deduce l'erronea applicazione di una norma processuale, atteso che il giudice non ha verificato l'assenza di vizi della volontà.

3. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché «in tema di patteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che la verifica da parte del giudice della volontà dell'imputato è superflua quando questi è presente all'udienza nella quale si raggiunge l'accordo tra le parti, a nulla rilevando che detta udienza fosse stata rinviata ad altra data per la sola lettura del dispositivo)», (Sez. 1, Sentenza n. 15557 del 20/03/2018, Tarik, Rv. 272630 - 01). Nel caso in esame l'imputato era presente e il difensore non illustra alcuna specifica circostanza o specifico atto dal quale poter desumere un eventuale vizio della volontà, con conseguente aspecificità del ricorso.

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in data 11/01/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Gi vanna Verga DEPOMATO IN C L