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Ordinanza — n. 19410/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of reasoning regarding drug crime sentencing increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19410/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Nunzio Ficarra inadmissible, ruling that the Court of Appeal provided sufficient justification for the sentencing increase. The appellant argued a lack of reasoning under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the lower court's explanation regarding the base sentence and statutory aggravation factors was complete. Consequently, the appeal was rejected as it introduced inadmissible merits evaluations rather than genuine procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging sentencing reasoning are inadmissible if the lower court's decision is supported by adequate, exhaustive, and logical-motivated justification of the legal and factual path taken.

Parole chiave

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lack of reasoning sentencing increase continuation of crimes inadmissible appeal merits evaluation drug offenses Cassation review aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) c.p.p.
"Carenza di motivazione ex art. 606, lett.
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICARRA NUNZIO nato a IVREA il 18/04/1968 avverso la sentenza del 25/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ficarra Nunzio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 25/05/2021 della Corte di appello di Torino, che -a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione- ha confermato la sua condanna per reati in materia di stupefacenti disposta dalla sentenza in data 11/10/2017 del Tribunale di Ivrea. Deduce: 1.1. "Carenza di motivazione ex art. 606, lett.

e) c.p.p.". Con il motivo si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo agli aumenti di pena per la continuazione.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, ove si consideri che la Corte di appello ha dato puntuale giustificazione della misura della pena, anche con riguardo all'aumento per la continuazione, al cui riguardo ha specificamente indicato l'entità dell'aumento rispetto al capo 6 della rubrica, la cui gravità è senz'altro rinvenibile nelle argomentazioni esposte in relazione alla pena base.

3. Nel resto, il ricorso introduce valutazioni di merito non consentite in sede di legittimità. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Gioyanna Verga DEPOSITATO IN CA