Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning, ruling it inadmissible for attacking value judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alberto Maccabiani's appeal against his conviction for theft inadmissible. Maccabiani argued the lower court lacked reasoning under Article 606 of the Criminal Procedure Code, but the court found adequate motivation for all grievances. The appeal was rejected because it attempted to challenge the appellate court's value judgments rather than legal violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals claiming lack of reasoning are inadmissible if they merely question the court's value judgments or factual reconstruction without demonstrating a legal violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCABIANI ALBERTO nato a GAVARDO il 30/11/1971 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Maccabiani Alberto, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 09/04/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 11/06/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640, cod.pen. Deduce: 1.1. "Mancanza della motivazione ex art. 606, lett.
e) c.p.p.".
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia del vizio di omessa motivazione, smentita dalla presenza di una puntuale e adeguata motivazione in relazione a tutti i motivi di censura dedotti con il gravame. 2.2. Per il resto, le argomentazioni esposte con il ricorso in relazione all'affermazione di responsabilità propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giqvanna Verga DEPOSITATO IN CAN LLERIA