Italian Court dismisses appeal arguing appellate court erred on sentencing and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ruzza Daniele inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the appellate court misapplied sentencing rules regarding mitigating circumstances and recidivism. The court ruled that these arguments sought to re-evaluate the factual choices of the lower courts, which are not reviewable in cassation unless there is a clear violation of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the substantive evaluation of mitigating circumstances or sentencing choices by the court of appeal are inadmissible as they do not constitute a violation of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUZZA DANIELE nato a MILANO il 21/05/1973 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ruzza Daniele, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 17/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 29/10/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 640, cod.pen. Deduce: 1.1. "Violazione di legge penale in relazione all'art. 606 lett.
b) ed e) c.p.p. per avere la Corte di appello di Milano erroneamente applicato l'art. 133 c.p. in punto di non individuazione delle attenuanti ex art. 62-bis, c.p. con carattere di prevalenza, previa disapplicazione della recidiva contestata; violazione di legge in relazione all'art. 606, lett.
b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.
b) ed e) c.p.p. in relazione al punto della sentenza relativo all'aumento ex art. 81 cpv. c.p. operato".
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le argomentazioni esposte con il ricorso in relazione alle circostanze attenuanti generiche, alla possibilità di escludere la recidiva qualificata e all'aumento di pena per la continuazione propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga sKJ-- DEPOSITATO I9A9