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Ordinanza — n. 19403/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19403/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19403/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Pjetergjokaj Ardi, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 25/03/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 13/09/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 642, comma secondo, cod.pen. Deduce: 1.1. "Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 642, c.p. e 2) Violazione di legge sulle risultanze probatorie e la regola dell'oltre ragionevole dubbio in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p., ex art. 606 c. 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19403/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 642, comma secondo, cod.pen. Deduce: 1.1. "Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 642, c.p. e 2) Violazione di legge sulle risultanze probatorie e la regola dell'oltre ragionevole dubbio in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p., ex art. 606 c. 1 lett.

Parole chiave

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frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione responsabilità della persona assicurata prestazione d'assicurazione indebita assicurazione invalidità regresso dell'assicuratore allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PJETERGJOKAJ ARDI nato il 27/10/1984 avverso la sentenza del 25/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Pjetergjokaj Ardi, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 25/03/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 13/09/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 642, comma secondo, cod.pen. Deduce: 1.1. "Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 642, c.p. e 2) Violazione di legge sulle risultanze probatorie e la regola dell'oltre ragionevole dubbio in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p., ex art. 606 c. 1 lett.

b) ed e) c.p.p.".

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile. 2.1. Anzitutto, va richiamato il più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 2.2. Nel resto, le argomentazioni esposte con il ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga DEPOSITATO IN CA