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Ordinanza — n. 19402/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for receipt crime as inadmissible due to inadmissible factual review arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19402/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Elena Mileto's appeal against her conviction for receipt inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code. Mileto argued that the lower court failed to recognize a specific legal hypothesis regarding the crime, but the court found her arguments sought an impermissible review of the appellate court's factual evaluations. Consequently, the court ruled that her censure violated the principle of inadmissibility of factual review in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 648 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek a review of the factual determinations or the evaluative choices of the court of first instance, as these are insindacable if supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual review in cassation crime of receipt appellate court evaluation Article 616 Criminal Procedure Code recidiva nell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 648, comma secondo, c.p.
Violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILETO ELENA nato a CANTU' il 03/11/1981 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mileto Elena, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 12/05/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentepza in data 14/05/2020 del Tribunale di Como, che l'aveva condannata per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le argomentazioni diffusamente esposte nei motivi di ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga _SI DEPOSITATO IN CAN E