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Ordinanza — n. 19401/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding counterfeit goods and theft origin.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19401/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Machmoum Amine inadmissible for manifestly unfounded claims of missing reasoning and improper scope. The appellant argued the lower court failed to explain the evidence of counterfeit status and the stolen origin of seized wheel rims, while also requesting a conversion of detention to a fine. The court rejected these arguments, stating the appellate court adequately addressed the evidence and that the appellant's submissions sought an impermissible review of factual evaluations already made at the trial level.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals claiming lack of reasoning are inadmissible if the reasoning is manifestly sufficient and the arguments merely seek a re-evaluation of factual choices or repeat censure already rejected by the court of appeal.

Parole chiave

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lack of reasoning manifestly unfounded scope of appeal factual evaluation inadmissible appeal counterfeit goods procedural penalty commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
"Nullità della sentenza ex art. 606 comma 1, lett.
Art. 53 e ss. Legge n. 689/1981
Vizio di motivazione, in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 e ss. Legge n. 689/1981.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACHMOUM AMINE nato il 25/03/1984 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Machmoum Amine, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 09/06/2021 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 27/09/2019 del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per i reati di cui all'art. 474, cod.pen. e all'art. 648, cod.pen.. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza ex art. 606 comma 1, lett.

e) c.p.p. per motivazione mancante in relazione alla contraffazione dei beni sequestrati. 1.2. "Nullità della sentenza per motivazione mancante e contraddittoria ex art. 606 comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione alla consapevole provenienza furtiva dei cerchioni sequestrati". 1.2. Vizio di motivazione, in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 e ss. Legge n. 689/1981.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. La prima ragione di inammissibilità si rinviene nella manifesta infondatezza della denuncia di mancanza di motivazione, visto che la Corte di appello ha puntualmente e adeguatamente affrontato e risolto i temi della prova della contraffazione (tra l'altro, mai disconosciuta dall'imputato) e della consapevolezza della provenienza furtiva dei cerchioni in sequestro (valorizzando l'inverosimiglianza del racconto offerto dall'imputato e le modalità di svolgimento dei fatti). 2.2. Altra ragione di inammissibilità discende dal rilevare che le argomentazioni diffusamente esposte nei motivi di ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 9-\'. u•J` v 3.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verg