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Ordinanza — n. 19400/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on trademark counterfeiting appeal, ruling gross negligence does not negate the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19400/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that gross negligence negated the crime of counterfeiting. The appellant argued that the judges erred in applying Article 648 of the Penal Code, but the court held that the offense protects public trust in trademarks regardless of the buyer's deception. Consequently, the court ruled that the crime of attempted counterfeiting is complete upon detention for sale, without requiring the actual realization of the deception.

Regesto Legislator

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Art. 474, Art. 648 cod. pen.; The crime of counterfeiting is consummated by the detention of goods for sale, and gross negligence does not negate the offense as it protects public trust rather than the buyer's specific deception.

Parole chiave

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trademark counterfeiting gross negligence attempted crime public trust inadmissible appeal Italian Penal Code procedural dismissal contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Campochiaro Enrico, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 03/06/2021 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 29/11/2019 del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per i reati di cui all'art. 474, cod.pen.
Art. 648 cod. pen.
e all'art. 648, cod.pen..
Art. 53 et seq. Law n. 689/1981
Vizio di motivazione, in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 e ss.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 474 cod. pen
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto si oppone, senza esporre deduzioni idonee a superarlo, il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione che ha chiarito che «integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOCHIARO ENRICO nato a NAPOLI il 21/11/1967 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Campochiaro Enrico, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 03/06/2021 della Corte di appello di Milano che ha confermato la sentenza in data 29/11/2019 del Tribunale di Milano che lo aveva condannato per i reati di cui all'art. 474, cod.pen. e all'art. 648, cod.pen..

Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 648, cod.pen. Con il primo motivo si sostiene che i giudici hanno erroneamente configurato il reato di cui all'art. 474, cod.pen. e quello di cui all'art. 648, cod.pen. che, invece, andavano esclusi in ragione della grossolanità del falso, che faceva venire meno il reato presupposto, con conseguente decadenza della ricettazione. 1.2. Vizio di motivazione, in relazione alla richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 e ss. Legge n. 689/1981.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto si oppone, senza esporre deduzioni idonee a superarlo, il principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione che ha chiarito che «integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno», (Sez. 2, Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814). 2.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha puntualmente motivato sulla richiesta di conversione della pena, rivelando come non si potesse accedere all'istituto ostandovi i precedenti penali dell'odierno ricorrente.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. ./1,•,, 3A),-)\.n...

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga n-0