Italian court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges value judgments rather than legal violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a review of the appellate court's value judgments regarding his conviction, which the court found to be generic and assertive rather than pointing to legal violations. The court ruled that such challenges to the merits of the case are not permissible in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Appeals challenging the value judgments of the court of first instance are inadmissible in cassation unless they demonstrate a violation of law or a manifest illogicality in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALPELI MATTIA nato a SCANDIANO il 10/05/1989 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Malpeli Mattia, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 03/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 21/12/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 642, cod.pen. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le argomentazioni diffusamente esposte nei motivi di ricorso -oltre che eminentemente generiche e assertive- propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte va lutative della Corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, e dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Gi vanne Verga DEPOSITATO IN CANCE