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Ordinanza — n. 19398/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19398/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Tufeanu Ana Maria inadmissible. The defendant personally signed the document, whereas the law requires such appeals to be signed by a defense attorney registered in the special register. Consequently, the court ordered the defendant to pay procedural costs and a fine of 2,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 613, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Criminal appeals must be signed by a registered defense attorney; personal signing by the accused renders the appeal inadmissible and subjects the accused to costs and fines.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility personal signing of appeal registered defense attorney requirement special register of lawyers procedural costs and fines allegazioni insufficientemente motivate condono delle spese procedurali procedura di annullamento

Disposizioni normative citate

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Art. 613, cod. proc. pen.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputata, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017 n. 103
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFEANU ANA MARIA nato il 08/06/1994 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANO(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Tufeanu Ana Maria ricorre personalmente avverso la sentenza in data 23/03/2021 della Corte di appello di Milano.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile, perché presentato personalmente dall'imputata, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga DEPOSITATO iyA4N,ACELuzL2ERIA oggi,