Cassation court dismisses appeal for extortion as inadmissible due to improper challenge of appellate court's factual valuation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Perriu Ristan inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of Article 133 of the Penal Code regarding mitigating circumstances, but the court found the arguments merely sought a re-evaluation of the appellate court's discretionary choices rather than demonstrating a legal error. Consequently, the court ruled that the lower court's factual findings were binding and the appeal lacked the requisite legal violations to proceed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of the factual findings or discretionary choices made by the court of first instance and appeal, rather than demonstrating a specific violation of law or a manifest illogicality in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRIU RISTAN nato a LUSHNJE( ALBANIA) il 06/02/1983 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Perriu R.stan, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 28/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 29/03/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 133, cod.pen. in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché le argomentazioni diffusamente esposte nei motivi di ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, e dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Gi vanna Verga . . ..,)- DEPOSITATO IN CA si 21, LERIA oggi, 17