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Ordinanza — n. 19394/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for aggravated robbery due to generic and inadmissible grounds regarding judicial reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19394/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Nabil Souleymane Zie inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for errors in the lower court's reasoning regarding aggravated robbery, but the court found the grounds too generic and failed to specify particular defects in the motivation. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements by attempting to re-evaluate factual choices rather than citing specific legal violations.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must specify particular defects in judicial reasoning; generic allegations of illogicality or contradiction are inadmissible as they invite impermissible review of factual evaluations.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds defects in motivation aggravated robbery Code of Criminal Procedure commisurazione della pena per rapina pena complementare aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
"Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
"Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 62-bis c.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019
(Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep.
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OUATTARA NABIL SOULEYMANE ZIE nato il 12/06/1996 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quattara Nabil Souleymane Zie, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 14/06/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 30/04/2019 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale ex art. 606, comma 1, lett.

b) c.p.p. e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

e) c.p.p. con riferimento agli artt. 62-bis e 62 n. 4, c.p.".

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 2.1. Anzitutto, va rilevato come con il motivo di ricorso vengano congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massinnata). 2.2. Inoltre, tutte le argomentazione diffusamente esposte nei motivi di ricorso, poi, propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga DEPOSITA