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Ordinanza — n. 19393/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and improper grounds regarding sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19393/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the particular nature of the alleged defects in the lower court's reasoning. The appellant argued for a violation of procedural articles and a lack of motivation regarding the psychological element of the crime, but the court found these arguments generic and aimed at re-evaluating factual choices rather than pointing to specific legal errors. Consequently, the court ruled that such arguments do not constitute a valid ground for cassation review under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: The defect of motivation must be alleged specifically regarding its nature (contradiction, illogicity, or lack thereof), not generically or cumulatively, as the court of law cannot select the alleged defect.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Defect of Motivation Specific Allegation Requirement Cassation Admissibility Sentencing Review Limits Generic Grounds Rejection Procedural Nullity revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
"Violazione dell'art. 606, co.
Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
"Violazione dell'art. 606, co.
Art. 192, cod. proc. pen.
Va inoltre rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019
(Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep.
Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATARINO FRANCO nato a DESIO il 16/08/1973 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Patarino Franco, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 20/04/2021 della Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza in data 19/03/2019 del Tribunale di Lecco, rideterminando la pena inflitta per il reato di ricettazione di un assegno. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, co. 1, lett.

b) e c) c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 125 c.p.p. e 111 Cost.; errata interpretazione e applicazione dei canoni di valutazione della prova; difetto di motivazione; motivazione illogica, contraddittoria, financo apparente e comunque inidonea a fondare la conferma della condanna in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato; nullità della sentenza".

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 2.1. Anzitutto, va rilevato come con il motivo di ricorso vengano congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata). 2.2. Va inoltre rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 2.3. Tutte le argomentazione diffusamente esposte nei motivi di ricorso, poi, propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di curo tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Sara