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Ordinanza — n. 19391/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated robbery as inadmissible due to lack of legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19391/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Di Francesco Simone inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not weighed against aggravating factors, but the court found the lower courts had properly balanced these elements. The decision rests on the principle that appeals in cassation cannot challenge factual reconstructions or value judgments unless they violate the law.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely request a re-evaluation of factual findings or discretionary balancing of circumstances without demonstrating a violation of law or a manifest illogicality in the reasoning of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation procedure balancing of circumstances mitigating factors aggravating factors Article 616 value judgments aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCESCO SIMONE nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 05/09/1989 avverso la sentenza del 30/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Di Francesco Simone, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 30/06/2016 della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza in data 27/05/2015 del Tribunale di Ascoli Piceno, che lo aveva condannato per il reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. Omessa motivazione sul motivo di gravame con cui si doleva che le pur riconosciute circostanze attenuanti generiche non fossero state giudicate prevalenti nel giudizio di bilanciamento con le aggravanti.

2. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha puntualmente affrontato il tema del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, confermando il giudizio equivalenza delle stesse. A ciò si aggiunga che il ricorso espone argomentazioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, fondate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga DEPOSITATO