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Ordinanza — n. 19390/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud as generic arguments violate admissibility rules under Art. 616 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19390/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for violations of sentencing and procedural articles but offered only generic, assertive arguments rather than specific legal violations. The court rejected this because such arguments do not meet the threshold for a cassation review of factual reconstructions or value judgments.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606, 62, 646, 131-bis c.p.: Appeals must cite specific legal violations or manifest illogicalities; generic arguments challenging value judgments or fact-finding are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic arguments cassation review value judgments factual reconstruction Code of Criminal Procedure legal violation truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 606, lett. e) e b) c.p.p.
131-bis, cod.pen." Violazione dell'art. 606, lett.
Art. 60 c.p.
131-bis, cod.pen." Violazione dell'art. 606, lett.
Art. 62, n. 4 c.p.
"Erronea applicazione dell'art. 62 n.
Art. 646 c.p.
e) e b) c.p.p.: mancanza della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 646, c.p.".
Art. 131-bis c.p.
e dell'art. 131-bis, cod.pen." Violazione dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUGLISI GIANFRANCO nato a SALEMI il 14/07/1994 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Buglisi Gianfranco, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 20/11/2020 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 13/01/2020 del Tribunale di Sciacca, che lo aveva condannato per i reati di truffa e sostituzione di persona. Deduce: 1.1. "Erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 c.p. e dell'art. 131-bis, cod.pen." Violazione dell'art. 606, lett.

e) e b) c.p.p.: mancanza della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 646, c.p.".

2. Ciò premesso, il ricorso è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha affrontato tutti i temi proposti con l'atto di gravame, in relazione alla responsabilità, alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis, cod.pen., alla possibilità di riconoscere circostanze attenuanti generiche ovvero la circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod.pen. A ciò si aggiunga che il ricorso espone argomentazioni (eminentemente generiche e assertive) che non sono consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, fondate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco anna Verga DEPOSITATO IN CA *1,4