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Ordinanza — n. 19389/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to inadmissible arguments on sentencing and lack of recidiva correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19389/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Brazioli Fabio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the recidiva application, but the Court found these arguments inappropriate for cassation review. The decision was based on the principle that appellate sentencing choices are binding unless legally flawed, and the recidiva claim was irrelevant as it applied only to crimes, not contraventions.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely challenge the factual reconstruction or the discretionary valuation of sentencing circumstances without demonstrating a violation of law or a manifest illogicality in the judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidiva contravvenzione generic mitigating circumstances cassation review limits sentencing discretion aspecificity defect court costs and fine motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 99 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAZIOLI FABIO nato a BOLOGNA il 01/08/1959 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Brazioli Fabio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 22/06/2021 della Corte di appello di Firenze, che in parziale riforma della sentenza in data 09/06/2017 del Tribunale di Livorno, dichiarando estinto per remissione di querela il reato contestato al capo A) e rideterminando la pena per la contravvenzione di porto ingiustificato di arnesi atto allo scasso. Deduce: 1.1. "Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva".

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile. 2.1. In relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomenta tive e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, fondate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.2.

La doglianza relativa alla recidiva è affatto priva di correlazione con la sentenza impugnata, visto che la Corte di appello non ha applicato la recidiva né poteva applicarla, visto che l'unico reato residuo per il quale Brazioli ha riportato condanna è una contravvenzione, mentre la disciplina dell'art. 99, cod.pen. si rivolge esclusivamente ai delitti. Tale rilievo porta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga n-)