Italian Court dismisses appeals for receipt crime due to improper filing and inadmissible questions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Jonathan Tribastone and Clelia Gurrieri inadmissible. Guerrieri's appeal was rejected because it was filed personally rather than by a registered defense attorney, violating procedural rules. Tribastone's appeal was dismissed for raising impermissible questions regarding the appellate court's factual assessments and the applicability of Article 131-bis of the Penal Code, which had already become res judicata. Consequently, both appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by an accused without a registered defense attorney are inadmissible; questions challenging the appellate court's factual evaluations or requesting review of non-devoluted statutory hypotheses are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TRIBASTONE JONATHAN nato il 27/02/1992 GURRIERI CLELIA nato a RAGUSA il 02/08/1975 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tribastone Jonathan -per mezzo del proprio difensore- e Gurrieri Clelia - personalmente- ricorrono avverso la sentenza in data 11/02/2021 della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza in data 27/11/2015 del Tribunale di Ragusa, che li aveva condannati per il reato di ricettazione. Deducono: 1.1. Tribastone Jonathan. 1.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al principio del ragionevole dubbio. 1.1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 131-bis, cod.pen. Secondo il ricorrente la Corte di appello avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 131-bis, cod.pen. 1.2. Guerrieri Clelia. 1.2.1. Erroneità della sentenza.
2. Ciò premesso: 2.1. Il ricorso di Guerrieri è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputata, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. 2.2. Il ricorso di Tribastone. 2.2.1. Il primo motivo è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto le censure non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, esplicitate a mezzo di una motivazione lineare e adeguata, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, in punto di trattamento sanzionatorio anche con riguardo agli aumenti di pena per la continuazione.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.2.2.
Il tema della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 131.bis, cod.pen. non risulta devoluto al giudice dell'appello, con la conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano ,../4- .9li•-•>-,..-, state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga --e DEPOSITAT