Cassation court dismisses appeal claiming holiday suspension applies to sentencing deadline, upholding established case law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Luigi Villani's appeal inadmissible for manifestly unfounded reasons. Villani argued that the holiday suspension under Law 742/1969 should apply to the deadline for submitting sentencing motivations, citing a specific Supreme Court decision. The court rejected this, noting that the cited precedent already established the opposite principle and that Villani's arguments did not overturn this settled jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 c.p.p.; Art. 544, comma 3 c.p.p.; The holiday suspension provided by Law 742/1969 does not apply to the deadline for submitting the motivations of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLANI LUIGI SALVATORE ANTONIO nato a CURSI il 09/06/1960 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Villani Luigi Salvatore, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 20/11/2020 della Corte di appello di Lecce, che -per quel che qui interessa- ha dichiarato inammissibili l'appello principale e l'appello incidentale da lui proposti avverso la sentenza in data 11/07/2018 del Tribunale di Lecce, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita. Deduce: 1.1. Erronea applicazione di norma processuale, in relazione all'art. 585, c.p.p. in combinato disposto con l'art. 544, comma 3, c.p.p. Secondo il ricorrente, al termine per il deposito delle motivazioni della sentenza va applicata la sospensione feriale prevista dalla Legge n. 742 del 1969.
A sostegno dell'assunto compendia la sentenza delle Sezioni unite n. 42361 del 20/07/2017, (D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01), per criticarla nella parte in cui afferma il principio opposto, ossia che tale sospensione non si applica al termine di deposito delle motivazioni della sentenza, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. 1.2. Sono pervenute memorie a sostegno del ricorso.
2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondate, in quanto intese a sostenere un principio opposto a quello affermato dalla Corte di cassazione con orientamento oramai consolidato, secondo il principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni unite sopra citate, le cui argomentazioni non sono superate dalle argomentazioni esposte con il ricorso.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco GjQvanna Verga DEPOSITATO IN CANCE LER4A oggi •