Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19385/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19385/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19385/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Ruvolo Letizia, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 09 2020 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 11/10/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che l'aveva condannata per il reato di appropriazione indebita. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19385/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali carenza di legittimazione allegazioni insufficientemente motivate nuova domanda di rendita d'invalidità difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUVOLO LETIZIA nato a MILAZZO il 16/04/1966 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ruvolo Letizia, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 09 2020 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 11/10/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che l'aveva condannata per il reato di appropriazione indebita. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, lett.

e) e b) c.p.p.: mancanza della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 646, c.p.".

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, fondate su di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. Va, infine, disattesa la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione. A tal proposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Tale attività non si rinviene nel caso in esame, dove la richiesta di rifusione delle spese è accompagnata da una generica e apodittica richiesta di conferma della sentenza della Corte di appello, priva di alcuna argomentazione a supporto di tale conclusione. Da ciò discende che la richiesta di liquidazione non può avere alcun seguito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verg