Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19384/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual evaluation rather than legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the arguments failed to demonstrate specific legal violations or manifest illogical reasoning. The appellant challenged the appellate court's assessment of evidence and the distinction between robbery and other crimes, which the court deemed as mere re-evaluation of facts. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely request a re-evaluation of factual choices or evidence assessment without pointing to specific legal violations or manifest illogical reasoning in the lower court's judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal factual evaluation review robbery concurrence evidence assessment Article 616 procedure motivi di cassazione commisurazione della pena per rapina ripudiazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, co. 1, lett. b) ed e) c.p.p.
"Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto raggiungimento della piena prova, stante anche la insanabile inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ai sensi dell'art. 606, co.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANA MANUELA nato a NOVARA il 01/10/1987 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Campana Manuela, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 14/01/2021 della Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 10/01/2019 del Tribunale di Novara, ritenendo assorbita nella rapina la condotta di violenza privata e rideterminando la pena inflittale per i reati dì rapina, lesioni, tentativo di estorsione, furto e danneggiamento. Deduce: 1.1. "Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto raggiungimento della piena prova, stante anche la insanabile inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett.

c) ed e), c.p.p.". 1.2. "Violazione, falsa applicazione della legge penale; manifesta illogicità della motivazione in punto configurabilità del concorso tra il delitto di rapina e quello di lesioni personali, ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett.

b) ed e) c.p.p.".

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base dì una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia con riguardo alla riconoscibilità della continuazione.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equítativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovapna Verga DEPOSITA