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Ordinanza — n. 19383/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for aggravated robbery as inadmissible due to non-justiciable factual re-evaluation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19383/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Mondelli Alessandro and Infante Ugo inadmissible, ordering them to pay fines and costs. The appellants challenged a second-instance conviction for aggravated robbery and unauthorized knife carrying, citing lack of reasoning and erroneous law application. The court rejected these claims because they sought to re-evaluate factual findings and evidentiary choices already made by the appellate court, which are non-justiciable in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely request a re-evaluation of factual findings or evidentiary choices made by the court of first instance or second instance, as such determinations are binding when supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeals cassation procedure factual re-evaluation evidentiary choices non-justiciable issues aggravated robbery procedural costs reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria dì inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 617 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria dì inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONDELLI ALESSANDRO nato a AGROPOLI il 02/09/1993 INFANTE UGO nato a AGROPOLI il 10/11/1992 avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mondelli Alessandro e Infante Ugo, per mezzo del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza in data 04/05/2021 della Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza in data 03/12/2019 del G.u.p. del Tribunale di Vallo della Lucania, che li aveva condannati per i reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di una roncola, quale strumento atto a offendere. Deducono congiuntamente i vizi di omessa motivazione su punti decisivi della controversia, omessa valutazione di prove decisive ed erronea applicazione della legge penale.

2. Ciò premesso i ricorsi sono inammissibili perché aspecifici e perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità. Le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso con riguardo ai vari temi ivi affrontati, infatti, propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria dì inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilìtà, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna