Italian Court dismisses appeal as inadmissible for raising non-justiciable issues on sentencing choices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Beninati Felice inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a conviction for receipt, arguing violations of law regarding the crime's configurability, sentencing aggravations, and mitigating circumstances. The court ruled that these arguments merely sought a re-evaluation of the appellate court's discretionary sentencing choices, which are not subject to review in cassation unless based on clear legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Issues regarding the appropriateness of sentencing choices and the evaluation of aggravating or mitigating circumstances are inadmissible in cassation when supported by adequate reasoning, as they constitute a non-justiciable re-evaluation of the court of first instance's factual and legal assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENINATI FELICE nato a ERICE il 07/04/1998 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Beninati Felice, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 30/10/2020 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 09/12/2019 del Tribunale di Trapani, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della ricettazione; 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negata configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen.; 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 112, n. 4, cod.pen.; 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per la negazione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, perché non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, in punto di trattamento sanzionatorio anche con riguardo agli aumenti di pena per la continuazione.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisurn.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Antonio Saraco TAf0 IN