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Ordinanza — n. 19380/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against public nuisance conviction for business owner's failure to control patrons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19380/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Francesco Spartà's appeal inadmissible, confirming his conviction for public land occupation and disturbance of rest. The appellant argued the lower court ignored evidence and held him liable merely as a legal representative despite his absence from the premises. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the appellate court properly applied established case law requiring business managers to control patron behavior to ensure public tranquility.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specificity, particularly when it fails to address the reasoning of the contested judgment or contradicts settled judicial precedent regarding the liability of business managers for disturbances caused by their patrons.

Parole chiave

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public nuisance conviction business manager liability inadmissible appeal manifestly unfounded disturbance of rest public land occupation specificity requirement inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.
"Travisamento della prova e motivazione illogica (art. 606 co.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014
268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv.
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191
259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 14750 del 22/01/2020
Sez. F, Sentenza n. 34283 del 28/07/2015
Sez. F, Sentenza n. 34283 del 28/07/2015, Gallo, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 48122 del 03/12/2008
264501 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 48122 del 03/12/2008, Baruffaldi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARTA' FRANCESCO nato a MESSINA il 27/11/1989 avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Spartà Francesco, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 25/01/2021 della Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza in data 15/03/2019 del Tribunale di Messina, che lo aveva condannato per il reato di occupazione di suolo pubblico e disturbo del riposo delle persone. Deduce: 1.1. "Travisamento della prova e motivazione illogica (art. 606 co. 1, lett.

e) c.p.p.) in relazione agli artt. 633, 639 c.p.". Lamenta la mancata considerazione della documentazione prodotta in appello. 1.2. "Motivazione illogica (art. 606, co. 1, lett.

e) c.p.p.), in relazione all'art.659 c.p.". Si sostiene che la Corte di appello ha confermato la penale responsabilità nonostante Spartà non fosse presente nel locale, per il solo fatto di essere il responsabile legale dell'attività commerciale.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2.1. Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha puntualmente esaminato la documentazione prodotta con l'atto di appello (istanza di autorizzazione e correlato rigetto) e ha ritenuto che essa fosse ininfluente e che, anzi, confermasse l'occupazione abusiva del suolo pubblico. Il motivo, dunque, oltre che manifestamente infondato è anche aspecifico, atteso che oblitera la motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confronta. Il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché avversa un pacifico orientamento della Corte di cassazione, correttamente applicato dalla Corte di appello, secondo il quale «risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo "ius excludendi" o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica», (Sez. 3 - , Sentenza n. 14750 del 22/01/2020, Comelli, Rv. 279381 - 01;

Sez. F, Sentenza n. 34283 del 28/07/2015, Gallo, Rv. 264501 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 48122 del 03/12/2008, Baruffaldi, Rv. 242808 - 01).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga DE