Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and non-specific grounds regarding sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the particular vices of motivation alleged. The appellant's arguments were deemed generic and targeted the appellate court's discretionary sentencing choices rather than specific legal violations. Consequently, the court ruled that such issues fall outside the scope of cassation review and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals alleging generic defects in motivation are inadmissible because the specific nature of the vices must be deduced individually, and questions regarding the merit court's valuation of facts or sentencing discretion are not reviewable in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUNGA ERIGERS nato a BERAT( ALBANIA) il 27/01/1994 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Dunga Erigers, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 25/11/2020 della Corte di appello di Torino, che ha riformato la sentenza in data 24/03/2016 del Tribunale di Asti, escludendo l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod.pen., e rideterminando la pena inflittagli per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. "Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il testo risulta dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.".
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Anzitutto, va rilevato come con il motivo di ricorso vengano congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata). 2.2. A ciò si aggiunga che le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, in punto di trattamento sanzionatorio anche con riguardo agli aumenti di pena per la continuazione.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga DEPOSI