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Ordinanza — n. 19378/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for fraud as it merely repeats lower court arguments without new legal criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19378/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Dinicola's appeal inadmissible because it failed to provide specific legal criticism of the lower court's decision. Dinicola argued for violations of procedural articles and the non-consideration of defense conclusions, but the Court found these points were merely a repetition of arguments already rejected on appeal. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and Dinicola was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a verbatim repetition of arguments already examined and rejected by the Court of Appeal, lacking specific legal criticism or new grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments Court of Cassazione Article 616 c.p.p. lack of legal criticism procedural violation court costs and fine indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 8 cod.proc.pen.
Violazione dell'art. 8, cod.proc.pen.
Art. 192, comma 2 cod.proc.pen.
Violazione dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen.
Art. 606, comma 1, lett. d) cod.proc.pen.
Mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett.
Art. 23-bis, decreto-legge n. 137/2020
d, c.p.p.) per la mancata considerazione delle conclusioni difensive trasmesse ai sensi dell'art. 23-bis, decreto-legge n. 137/2020.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 581 c.p
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005
Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019
Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez.
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019
25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari).
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DINICOLA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 19/12/1963 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dinicola Giuseppe, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 15/04/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 05/10/2020 del Tribunale di Milano, che lo aveva condannato per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Violazione dell'art. 8, cod.proc.pen. 1.2. Violazione dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen. in ordine all'attribuibilità del fatto al Dinicola; 1.3. Mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606, comma 1, lett. d, c.p.p.) per la mancata considerazione delle conclusioni difensive trasmesse ai sensi dell'art. 23-bis, decreto-legge n. 137/2020. A sostegno dell'assunto vengono trascritte integralmente le menzionate conclusioni.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché si sostanzia nella pedissequa reiterazione dei motivi di appello, senza che siano esposte censure alla motivazione della sentenza impugnata. Tale rilievo riguarda anche il terzo motivo di ricorso che -a dispetto dell'intitolazione riferita all'art. 606, comma 1, lett. d), cod.proc.pen- riporta tutte le argomentazioni disattese dalla Corte di appello. Si deve, dunque, ricordare che questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate:

Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

3. Peraltro, in conseguenza di quanto fin qui esposto, il ricorso propone questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non è volto a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ./\•.Sp.A,,\-_, ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga 2