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Ordinanza — n. 19377/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for proposing inadmissible issues regarding appellate valuation choices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Barcella inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the appellate court's decision to declare certain crimes prescribed and re-determine penalties, arguing violations of specific penal code articles. The court rejected these claims because they sought an impermissible review of the appellate court's evaluative choices rather than demonstrating legal violations or logical flaws in the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Issues raised in cassation must not seek a review of the appellate court's evaluative choices or factual reconstruction, as such determinations are binding when supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal cassation review appellate valuation factual reconstruction Article 616 c.p.p. motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
artt. 348 cod.pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 348 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARCELLA GIUSEPPE nato a REGGIO CALABRIA il 05/01/1969 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Barcella Giuseppe, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 05/02/2021 della Corte di appello di Milano, che ha riformato la sentenza in data 13/12/2019 del Tribunale di Milano, dichiarando la prescrizione di alcuni reati e rideterminando la pena inflittagli per i residui reati di cui all'art. 640 e 348, cod.pen. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 348 cod.pen. e 640, cod.pen. 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 133, cod.pen.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. Le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso, infatti, propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Iovanna Verga /74 DEPOSITAVOIN C