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Ordinanza — n. 19376/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19376/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19376/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giuffrtla Cesare, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/07/2020 della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la sentenza in data 15/11/2017 del G.u.p. del Tribunale di Rimini, rideterminando la pena inflittagli per alcune rapine in continuazione. Deduce: 1.1. "Violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19376/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Rimini, rideterminando la pena inflittagli per alcune rapine in continuazione. Deduce: 1.1. "Violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali allegazioni di persecuzione contraddittorie difetto di motivazione minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFREDA CESARE nato a RIMINI il 04/02/1984 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giuffrtla Cesare, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 10/07/2020 della Corte di appello di Bologna, che ha riformato la sentenza in data 15/11/2017 del G.u.p. del Tribunale di Rimini, rideterminando la pena inflittagli per alcune rapine in continuazione. Deduce: 1.1. "Violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p.)".

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché aspecifico e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Anzitutto, va rilevato come con I motivo di ricorso vengano congiuntamente e genericamente e indistintamente denunciati i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata). 2.2. A ciò si aggiunga che le argomentazioni diffusamente esposte nel ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia, in punto di trattamento sanzionatorio anche con riguardo agli aumenti di pena per la continuazione.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga DE