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Ordinanza — n. 19374/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility regarding procedural law violations not allowed in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19374/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vito Mazzola inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. Mazzola argued for violations of Article 192 regarding evidentiary elements and motivation, but the Court ruled these issues were not permissible in cassation. The decision emphasized that such arguments merely request a re-evaluation of factual choices already made by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 192, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Violations of Article 192 regarding evidentiary elements or motivation are inadmissible in cassation unless they constitute a lack of contradiction or manifest illogicity in the text of the decision.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility declaration procedural law violation motivation review evidentiary elements criminal procedure code factual re-evaluation indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

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Art. 192, cod. proc. pen.
Violazione dell'art. 192, cod.proc.pen.
Art. 606, cod. proc. pen.
pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA VITO nato a MARIANO COMENSE il 25/01/1973 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mazzola Vito, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 15/02/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 12/09/2019 del Tribunale di Como, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione di un assegno bancario. Deduce: 1.1. Violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei singoli episodi sintomatici della partecipazione all'associazione criminosa. 1.2. Violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. e omessa motivazione in ordine agli elementi probatori di segno contrario.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Va anzitutto rilevata l'inammissibilità della dedotta violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02). 2.2. Le ulteriori argomentazioni diffusamente esposte nei motivi di ricorso, poi, propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello -con particolare riguardo alla validità probatoria delle fonti dichiarative- reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga DEP