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Ordinanza — n. 19373/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and repetition of merits arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of reasoning regarding the theft of the possessed items, but the court found the arguments repetitive and failed to address the appellate court's specific findings. Consequently, the decision was rejected because the appeal did not meet the strict requirements for admissibility under criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided by the court of appeal without presenting new legal violations or specific grounds that challenge the factual reconstruction.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility lack of specificity repetition of merits Court of Cassation procedural inadmissibility origine delle merci situazione nel paese d'origine contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 591 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 712 c.p.
Tanto vale anche per l'evocata possibilità di configurare il reato di cui all'art. 712, cod.pen., implicitamente escluso dalla Corte di appello, in quanto incompatibile con la ritenuta ricettazione.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GARBERO GIORGIO nato a ACQUI TERME il 05/01/1971 avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Garbero Giorgio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 07/12/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza in data 18/10/2016 del Tribunale di Trani, che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Deduce: 1.1. Vizio di omessa motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla consapevolezza della provenienza furtiva del bene posseduto.

2. Ciò premesso l'impugnazione è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità, reiterando le medesime argomentazioni puntualmente affrontate e risolte dalla Corte di appello. Il ricorso, invero, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Tanto vale anche per l'evocata possibilità di configurare il reato di cui all'art. 712, cod.pen., implicitamente escluso dalla Corte di appello, in quanto incompatibile con la ritenuta ricettazione.

3. Deve altresì rilevarsi come il ricorso sia altresì aspecifico, in quanto non tiene in alcuna considerazione la motivazione della Corte di appello, ignorando e non confrontandosi con tutte le argomentazioni esposte dai giudici del gravame per ritenere configurata la ricettazione della borsa e dell telefono, anche con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico. Va ribadito, infatti, che il vizio di aspecificità, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verga -