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Ordinanza — n. 19372/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraud and embezzlement as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and improper questions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19372/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sergio Moretti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Moretti challenged a lower court conviction for fraud, embezzlement, and forgery, arguing violations of the principle of correlation between indictment and judgment and specific penal code articles. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting that the contested time-stamp card was merely a tool for the alleged fraud and that the appeals did not constitute valid legal challenges.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 640, 314, 341, 62, 62-bis, 133 c.p.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or propose questions not permitted in the legality phase, particularly when they merely reiterate previous unsuccessful arguments without new legal censure.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded principle of correlation legality phase violation of law court costs criminal procedure perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 640 c.p.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640, cod.pen.
Art. 314 c.p.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314, comma secondo, cod.pen.; 1.4.
Art. 341 c.p.
Art. 62 c.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 192 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORETTI SERGIO nato a RAMISETO il 24/06/1959 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Moretti Sergio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 02/10/2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 16/06/2018 del Gu.p. del Tribunale di Reggio nell'Emilia, che lo aveva condannato per i reati di truffa, peculato e falso. Deduce: 1.1. Violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 640, cod.pen. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314, comma secondo, cod.pen.; 1.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 640 e 341 comma 2, cod.pen. e all'art. 62 n. 4, c.p. 1.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133, cod.pen.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. A tal proposito va rilevato come la timbratura del cartellino segnatempo non costituisca una contestazione suppletiva. Tale evenienza, infatti, è specificamente ed esplicitamente contestata sin dall'origine nel fatto descritto al capo C) quale condotta strumentale alla realizzazione della truffa contestata al capo A).

Quale naturale conseguenza di tale strumentalità, i giudici di merito hanno fatto riferimento alla timbratura del cartellino segnatempo al solo fine di ricavare la prova della delimitazione temporale della condotta truffaldina. 2.2. Nel resto, i motivi non contengono censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte dì appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che í vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Gionna Verga DEPOSITA