Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual reconstruction and value judgments not permitted in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Luca Torrieri's cassation appeal inadmissible because it challenged the appellate court's factual reconstruction and value judgments regarding aggravated extortion and assault. The appellant argued for a violation of law, but the court found these arguments merely reiterated previous criticisms without new legal censure. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it does not allege violations of law or manifest illogicality, but instead seeks a review of the trial court's factual reconstruction or value judgments, which are binding in cassation if supported by adequate reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRIERI LUCA nato a PENNE il 09/02/1988 avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Torrieri Luca, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 07/10/2020 della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza in data 16/02/2017 del Tribunale di Rimini, che lo aveva condannato per i reati di estorsione aggravata e lesioni. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione all'insussistenza del concorso all'azione aggressiva e all'insussistenza del reato di estorsione.
2. Ciò premesso l'impugnazione è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Il ricorso, infatti, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna