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Ordinanza — n. 19369/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and manifest unfoundedness regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19369/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Raul Isaac Rosas inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a conviction for vehicle receipt, arguing violations of Article 62-bis and excessive sentencing, but failed to provide specific grounds for the second claim. The court ruled the first claim manifestly unfounded because generic mitigating circumstances require positive elements, which were absent in the record, and the second claim lacked any concrete censure against the applied minimum penalty.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded due to the absence of positive elements for generic mitigating circumstances or if it lacks specific censure against the sentencing decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded lack of specificity generic mitigating circumstances Code of Criminal Procedure vehicle receipt sentencing excessiveness reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis, cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano
Sez. 1, n. 4200 del 25/01/1985, Fasoli
Sez. 1, n. 4200 del 25/01/1985, Fasoli, Rv.
Sez. 6, n. 10690 del 05/06/1985, Costa
168995; Sez. 6, n. 10690 del 05/06/1985, Costa, Rv.
Sez. 6, n. 6724 del 01/02/1989, Ventura
171077; Sez. 6, n. 6724 del 01/02/1989, Ventura, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABETTO RAUL ISAAC ROSAS nato il 14/07/1983 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; I

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Babetto Raul Isaac Rosas, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 01/12/2020 della Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza in data 11/12/2019 del Tribunale di Savona, che lo aveva condannato per la ricettazione di un autoveicolo. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis, cod.pen. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico. 2.1. La manifesta infondatezza attiene al primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della motivazione adottata dalla Corte di appello per negare le circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello, in realtà, ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale l'applicazione di attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339;

Sez. 1, n. 4200 del 25/01/1985, Fasoli, Rv. 168995; Sez. 6, n. 10690 del 05/06/1985, Costa, Rv. 171077; Sez. 6, n. 6724 del 01/02/1989, Ventura, Rv. 181253). La Corte di appello, in conformità a tale insegnamento, non ha ravvisato elementi favorevoli e ha sottolineato come nell'atto di appello non vi fossero indicazioni in tal senso. Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo. 2.2. Il difetto di specificità si rinviene nel secondo motivo, che risulta del tutto mancante di censure, tale non potendosi ritenere la generica lamentela della eccessività della pena.

A ciò si aggiunga che la Corte di appello ha applicato il minimo della pena, aumentata per effetto della recidiva, così che non si comprende a cosa si rivolga il motivo di impugnazione.

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. /k.....114...-0,-- \,_......

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna Verg