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Ordinanza — n. 19368/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for fraud as inadmissible due to improper procedural grounds and lack of legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19368/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Villa and Bandi against the fraud conviction inadmissible. The appellants argued for a violation of Article 192 of the Code of Criminal Procedure regarding evidence evaluation, but the court ruled this ground cannot be used under Article 606. Furthermore, the remaining arguments were rejected as they sought to review factual choices rather than legal errors, which are non-reviewable in cassation. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3 c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Violations of Article 192, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure cannot be raised as violations of law under Articles 606, paragraphs 1, letters b) and c), as they do not entail nullity or inadmissibility, but only as manifest illogicality of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal Article 192 criminal procedure Article 606 criminal procedure review of factual choices manifest illogicality of reasoning procedural nullity fraud conviction appeal perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, c.p.p.
"Violazione dell'art. 192 c.p.p.
Art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
in relazione all'art. 606 lett.
Art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
in relazione all'art. 606 lett.
Art. 616, c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 192 c.p
"Violazione dell'art. 192 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 4119 del 30/04/2019
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VILLA PAOLO MARIO DOMENICO nato a CILAVEGNA il 11/03/1953 BANDI SANDRO nato a VIGEVANO il 08/04/1961 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Villa Paolo Mario e Bandi Sandro, per mezzo del proprio comune if-nsore, • A ricorrono avverso la sentenza in data 24/11/2020 della Corte di appello di che ha confermato la sentenza in data 9/12/2019 del Tribunale di Genova, che li aveva condannati per il reato di truffa. Deducono: 1.1. "Violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p.". Il motivo denuncia la violazione delle norme che attengono alla corretta valutazione delle prove raccolte in dibattimento, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile alla luce del più volte ribadito insegnamento di questa Corte, che ha chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 - , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. -dep. 30/01/2020- Rv. 278196 - 02).

3. Nel resto, le argomentazioni esposte nell'unico motivo di ricorso propongono questioni non consentite in sede di legittimità, in quanto non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovanna