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Ordinanza — n. 19365/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for raising issues not raised before the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gentilini Fabio inadmissible because it raised a ground of challenge not previously submitted to the Court of Appeal. The appellant argued that police statements were inadmissible due to procedural violations, but the court noted this issue had already been addressed and rejected by the lower appellate court. Consequently, the appeal was dismissed under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. b), c), e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it raises grounds of challenge concerning the rulings of the first-instance judge that were not specifically devolved to the Court of Appeal, as such points have acquired the force of res judicata.

Parole chiave

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inadmissible appeal res judicata chain of devolution Court of Cassation procedural violation istruzione penale per appropriazione indebita inutilizzabilità delle prove illecite accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p.
"Vizio ed illogicità della motivazione, ex art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p., essendo stati utilizzati gli atti in violazione del divieto come disposto dall'art.
Art. 616 c.p.p.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 192 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Massime Conformi n. 4712 del 1982
n. 2654 del 1983
153578; n. 2654 del 1983 Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018
163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep.
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008
Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILINI FABIO nato a CHIAVENNA il 06/05/1977 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Gentilini Fabio, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 12/01/2021 della Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza in data 23/05/2018 del Tribunale di Como, che lo aveva condannato per il reato di appropriazione indebita. Deduce: 1.1. "Vizio ed illogicità della motivazione, ex art. 606, lett. b), c) ed e), c.p.p., essendo stati utilizzati gli atti in violazione del divieto come disposto dall'art. 62, c. p. p.". Secondo il ricorrente le dichiarazioni raccolte dalla Polizia giudiziaria in sede di s.i.t. sarebbero inutilizzabili "poiché -scrive la difesa- anche se nel momento in cui gli imputati sono stati sentiti non rivestivano la posizione di indagati, queste dichiarazioni non possono comunque essere utilizzate, è evidente quindi, e in ogni caso, l'utilizzo di dichiarazioni che non possono assolutamente entrare nel processo".

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di impugnazione propone una questione non sollevata davanti alla Corte di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346).

3. Nel resto il ricorso non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello reiterando le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia.

Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/01/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Gio anna Verga D