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Ordinanza — n. 19364/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19364/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19364/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Piacente Ivan, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 15/12/2020 della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza in data 10/11/2014 del G.u.p. del Tribunale di Catania, che lo aveva condannato per i reati di tentativo di rapina, lesioni e detenzione di banconota contraffatta. Deduce: 1.1. "Ex art. 606, co. 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19364/2022 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Catania, che lo aveva condannato per i reati di tentativo di rapina, lesioni e detenzione di banconota contraffatta. Deduce: 1.1. "Ex art. 606, co. 1, lett.

Parole chiave

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doppia punibilità reiterazione di reati penali pluralità di motivazioni concorso materiale di reati infrazioni uniche e continuate uso delle convenzioni di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIACENTE IVAN nato a CATANIA il 11/06/1989 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Piacente Ivan, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 15/12/2020 della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza in data 10/11/2014 del G.u.p. del Tribunale di Catania, che lo aveva condannato per i reati di tentativo di rapina, lesioni e detenzione di banconota contraffatta. Deduce: 1.1. "Ex art. 606, co. 1, lett.

e) c.p.p.: si deduce la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, forviata nella sua articolazione dal travisamento della prova". A sostegno del motivo, il ricorrente compendia e commenta le risultanze processuali.

2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 2.1. Anzitutto il ricorso enuncia congiuntamente e genericamente e indistintamente i vizi di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. A tale riguardo va ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), deve essere dedotto in modo specifico in riferimento alla sua natura (contraddittorietà o manifesta illogicità o carenza), non essendo possibile dedurre il vizio di motivazione in forma alternativa o cumulativa; infatti non può rientrare fra i compiti del giudice della legittimità la selezione del possibile vizio genericamente denunciato, pena la violazione dell'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. (Così, Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata); 2.2. Un'altra ragione di inammissibilità riguarda la denuncia del vizio di travisamento della prova. A tale riguardo va ricordato il pacifico orientamento di legittimità in forza del quale «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti», (così, tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L.

Rv. 272018 - 01). Nel caso in esame non viene dedotta nessuna di tali condizioni, con conseguente inammissibilità dei motivi già indicati. 2.3. Infine, va osservato come il ricorso si risolva in un'analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di ,........-- legittimità. Si deve a tal proposito ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che - come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01;

Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giovann