Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive arguments and failure to meet procedural requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ehana Cosa's inadmissible because it contained no substantive arguments beyond a generic title. The appellant argued for violation of law and excessive sentencing, but the court found these claims insufficient without detailed criticism of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks substantive grounds, consisting merely of a title or apodictic assertions without argumentative criticism of the challenged judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EHANA COSA'S nato il 01/01/1980 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; T
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ehana Cosa's, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 26/11/2020 della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza in data 12/10/2016 del Tribunale di Verona, che lo aveva condannato per il reato di rapina impropria. Deduce: 1.1. "Violazione di legge". 1.2. "Carenza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p." 1.3. "Eccessività della pena irrogata ed in ogni caso carenza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità ex art. 606, lett. e), c.p.p. della motivazione sul punto". 1.4. "Erronea qualificazione giuridica".
2. Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché del tutto privo di motivi di censura, identificandosi ed esaurendosi nella sola intitolazione, mancando l'esposizione di alcuna critica argomentata alla sentenza impugnata, al di fuori di un'apodittica asserzione di omessa motivazione sulla eventuale sussistenza di cause evidenti di proscioglimento, del tutto eccentrica rispetto alla piena affermazione della sua penale responsabilità. Da ciò discende che l'atto in esame manca totalmente dei requisiti minimi richiesti per assurgere alla definizione di ricorso.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Gioy)anna Verga DEPOSITATO IN CANC LER1A o