Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it raises inadmissible factual re-evaluation issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it sought to re-evaluate the appellate court's assessment of recidivism based on the defendant's extensive criminal history. The appellant argued for a violation of law regarding recidivism, but the court noted that such arguments merely challenge the factual choices made by the lower courts rather than pointing to legal errors. Consequently, the court ruled that these determinations are unreviewable in cassation if supported by adequate reasoning, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they merely challenge the factual assessments or value judgments of the court of appeal without alleging specific violations of law or manifest logical errors in the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROCE MARIO nato a NAPOLI il 22/11/1964 avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Croce Mario, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 15/12/2020 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 09/10/2015 del Tribunale di Napoli, che lo aveva condannato per il reato di danneggiamento aggravato. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla recidiva.
2. Ciò premesso l'impugnazione ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.1. Il ricorso, infatti, non contiene censure intese a denunciare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello che ha ritenuto sussistente la recidiva avendo riguardo alle diciotto condanne subite da Croce per il reato di furto consumato o tentato, alle sette condanne per evasione e alla violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di persone pericolose, alle quali vanno ad aggiungersi condanne per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.
Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 11/1/2022 Il Consigliere est. Il Presidente Antonio Saraco Giov_anna Verga - DEPOSITATO IN CANC ERIA