Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging non-punishment grounds under Art. 129 CPP against Art. 599-bis sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant personally challenged a second-instance judgment based on alleged errors in evaluating non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court ruled that such appeals are strictly prohibited when directed against sentences issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court against second-instance judgments rendered under Article 599-bis are inadmissible if they allege defects in the evaluation of non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETROV GINA nato a FRASCATI il 23/07/1993 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso _alle pila"; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; te Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile per una duplice ragione: perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. per vizi non consentiti.
Va ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen. in cui si deduce il vizio relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018. Casero Rv. 273194). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consigl sore Il Presiden