Cassation court dismisses appeal regarding drug trafficking sentencing, ruling the lower court's penalty determination was legally sound and properly motivated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Coco Carmelo inadmissible due to manifestly unfounded grievances regarding the sentencing for drug possession. The appellant argued the penalty was excessive given the quantity of marijuana and his involvement in the illegal trafficking circuit, while the lower court justified the deviation from minimum guidelines based on these specific factors. The court upheld the lower court's decision, affirming that the judge correctly applied sentencing criteria and fulfilled the obligation to provide a concrete and reasoned motivation for the penalty imposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if the grievances are manifestly unfounded, and the party bears the costs of the proceedings and the fine.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCO CARMELO nato a CATANIA il 17/01/1985 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; Il ricorso primo motivo di Coco Carmelo che contesta la correttezza della motivazione in punto trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 624 di sostanza stupefacente tipo marijuana, è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili.
Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo della quantità di stupefacente che sebbene ricondotto nell'alveo del comma 5, rimaneva considerevole, nonché dell'inserimento del ricorrente nel circuito illecito dedito al traffico di stupefacenti, motivazione a fronte della quale il ricorrente lamenta l'eccessività Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi.
Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché non devoluto nei motivi di appello e non versandosi in una ipotesi di illegalità della pena applicata titolo di continuazione non è valutabile in questa sede.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Conste - ..stensore