Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19170/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentencing as complaint is manifestly unfounded and lacks merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19170/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mjri Wili inadmissible due to a manifestly unfounded complaint regarding the sentencing for crimes under Articles 660 and 612 of the Penal Code. The appellate court had correctly determined the penalty through a proportional procedure respecting Article 133 of the Code of Criminal Procedure, justifying deviations from statutory minimums based on specific factual circumstances and prior criminal record. Consequently, the court ruled that the lower court fulfilled its obligation to provide adequate reasoning for the concrete penalty determination, leading to the dismissal of the appeal and the imposition of costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.; The appeal is inadmissible if the complaint regarding the sentencing is manifestly unfounded, as the court of first instance must demonstrate that the penalty determination was congruently motivated and based on relevant criteria.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing proportionality penal code provisions court of cassation judicial motivation criminal procedure traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 c.p.
309, è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.
Art. 660 c.p.
Art. 612 c.p.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 5
art. 133 cod.proc.pen
309, è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen.
art. 133 cod.pen
Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410
(Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MJRI WILI (CUI OlFZCWP) nato il 30/09/1980 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; iate( Il ricorso di Mjri Wili che contesta la correttezza della motivazione in punto trattamento sanzionatorio per i reati di cui all'art. 660, 612 cod.pen. e il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile, perché basato su una doglianza manifestamente infondata, avendo la Corte d'appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all'art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili.

Contrariamente alla censura difensiva, la sentenza impugnata ha congruamente argomentato la ragione per cui ha ritenuto di discostarsi dai minimi edittali, e ciò sul rilievo delle modalità del fatto e del precedente penale in un contesto nel quale la sanzione era stata determinata in misura inferiore alla media edittale. Dunque, la corte territoriale ha correttamente ancorato la determinazione della pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. evidenziando, tra questi, quelli ritenuti più significativi. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410).

Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il Consi ens